“Gattaro” di condominio fermato dal Tribunale

Inibito dalla Corte d’Appello il “gattaro” del condominio che lascia il mangiare ai gatti, con i felini liberi di girovagare per l’edificio.

Nel caso in questione la quarta sezione civile della corte capitolina, ha accolto l’azione possessoria del vicino stanco delle ciotole di cibo lasciate in prossimità del suo garage, che lo costringono a stare con le finestre chiuse per evitare che gli animali possano entrare anche nel suo appartamento: l’attività del singolo proprietario esclusivo amante dei gatti, per quanto “apprezzabile”, costituisce comunque una molestia.

I giudici dell’appello hanno ritenuto persuasive le testimonianze di coloro che avevano potuto assistere al libero scorrazzare dei gatti randagi all’interno del condominio e sino alla proprietà del vicino esausto da un’attività perfettamente lecita per il singolo proprietario affezionato alle bestiole e in teoria consentita dal regolamento condominiale.

Se però, rilevano i togati, che tale “attività è animata da apprezzabile intenzione e da comprensibile e condivisibile amore per gli animali”, tuttavia nel caso di specie è configurabile la “molestia possessoria” perché la presenza dei randagi limita gli altri condomini nel loro possesso sugli immobili, ad esempio quando il vicino è costretto ad assumere contromisure contro i felini vagabondi nel fabbricato.

Per non parlare degli escrementi lasciati sulle auto in sosta.
Inibita, quindi, la possibilità di lasciare il cibo per i gatti randagi in prossimità dell’appartamento del vicino.

Suocera via di casa, se resta è violazione di domicilio. La nuora, se vuole, ha diritto di estrometterla.

La Cassazione dichiara “guerra” alle suocere e , con una sentenza della Quinta sezione penale, stabilisce che quando la coppia è separata di fatto e la suocera continua con ostinazione a rimanere nell’ormai ex nido coniugale, rischia una condanna per violazione di domicilio. In altre parole, la nuora ha il sacrosanto diritto di estromettere la suocera di casa.

Applicando questo principio la Quinta sezione penale ha convalidato una condanna per violazione di domicilio nei confronti di una suocera , ormai novantenne che, con la scusa di dovere assistere al figlio ricoverato in ospedale, si era piazzata, armi e bagagli, nella casa coniugale ormai abitata dalla sola nuora, , dal momento che il marito -figlio dell’anziana- ancora prima del giudizio del giudice civile, aveva abbandonato il nido coniugale trasferendosi in altra città.

In primo grado la signora era stata addirittura condannata a sei mesi di reclusione in base al reato punito dall’art. 614 c.p.. pena ridotta a quattro mesi dalla Corte d’appello.

Quasi inutile il ricorso della suocera in Cassazione; Palazzo di Giustizia ha ricordato che “nel caso in cui, all’esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l’abitazione familiare; trasferendosi a vivere altrove, l’unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell’abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di quest’ultimo ovvero clandestinamente o con l’inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove”.

Unica consolazione per l’anziana suocera sarà la sospensione condizionale della pena, concessa dalla dalla Corte d’Appello nel prossimo giudizio.