LE MOLESTIE IN CONDOMINIO SONO ”STALKING”

E’ guerra senza quartiere al reato di stalking, ora sdoganato anche nel contesto condominiale.
Deve infatti essere punito ai sensi dell’articolo 612-bis del Codice Penale chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio, in maniera tale da provocar loro uno stato di ansia.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la quale i giudici, respingendo il ricorso presentato da un soggetto, hanno precisato che ai fini del riconoscimento del reato di stalking non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona.

Nel Codice Penale l’articolo 612-bis, recita: “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Secondo i Giudici in base al pensiero della Corte, deve essere presa in considerazione anche l’ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori.

NEL CONDOMINIO DI PRESTIGIO LE PAROLACCE SONO VIETATE

La Cassazione: turpiloquio da “assolvere” solo se in ambiente volgare
Le parolacce, se pronunciate in un ambiente di basso livello culturale, per così dire “coatto”, possono essere assolte.

Per valutarne, infatti, la “portata offensiva”, sancisce la Corte di Cassazione, bisogna tenere presente “il tipo di ambiente” dove sono state dette.
Tante volte la Suprema Corte è intervenuta sulla “dilagante volgarità” della gente, ma questa volta i giudici sentono la necessità di fare un distinguo, sostenendo in buona sostanza che il linguaggio sboccato se ha sicuramente una valenza “offensiva” in un ambiente frequentato da “persone di un buon livello culturale” dove queste espressioni non sono “di uso comune”, può non essere recepito con la stessa valenza negativa in un ambiente socialmente modesto.

Ad indurre i giudici supremi ad intervenire sulla “involuzione del linguaggio in uso tra i cittadini italiani che, per effetto dei mezzi di comunicazione di massa, è divenuto sempre più volgare con continui ed inutili riferimenti alla sfera sessuale”, la vicenda di due condomini vicentini che, dopo l’ennesima lite, avevano dato in escandescenza.

In particolare, A.U. era stato denunciato da F.G. inquilino di un “condominio frequentato da persone di buon livello culturale” che si era sentito offeso nella dignità dalla frase a lui rivolta ‘testa di c…’.
Un’espressione sicuramente “volgare” aveva detto il Tribunale ma non certo “idonea a ledere l’onore ed il decoro della parte offesa”.
E così il signor A. U. si era visto assolvere dall’accusa di ingiuria, sino alla sentenza della Cassazione che, operando un distinguo dell’ambiente residenziale, ha annullato l’assoluzione condannando lo sboccato.