VIETATO REGISTRARE DI NASCOSTO LA RIUNIONE DI CONDOMINIO. LE INFORMAZIONI RACCOLTE NON VALGONO COME PROVE

Deve ritenersi vietata la registrazione di una riunione di condominio effettuata in maniera occulta da un singolo condomino, senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti.
Il caso nasce dalla citazione di una Signora, che evocando in Giudizio il Condominio, chiedeva di annullarsi una delibera assembleare ritenuta invalida per una serie di motivazioni.
Asserzioni che la donna ritiene dimostrate grazie alla registrazione della riunione assembleare da lei effettuata.
Per il Tribunale l’attrice non ha adempiuto l’onere della prova a suo carico in quanto la registrazione dell’Assemblea è stata da lei effettuata senza previa autorizzazione e dunque non risulta utilizzabile e pertanto la sua richiesta viene rigettata, rimanendo valida ed efficace la delibera impugnata.

IL CONDOMINIO RISPONDE PER LA BUCA NON SEGNALATA SUL SUO MARCIAPIEDE

Lo stato di evidente dissesto della strada non può valere come una sorta di garanzia di irresponsabilità dell’amministratore e neppure eliminare il suo obbligo di segnalare e transennare l’area.
Il Condominio risponde quindi delle lesioni provocate dalla vittima dalla caduta mentre scendeva dalla macchina, sul tratto di marciapiede di sua appartenenza, senza che le condizioni dissestate della strada possano valere come scusante per l’incuria.