Il singolo Condomino è privo di legittimazione a stipulare con la ditta di soccorso stradale, nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo in sosta nell'area comune condominiale.
L’incarico di rimuovere l’autovettura, infatti, deve essere conferito solo dall’Amministratore, nell’interesse della collettività condominiale.
Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di Pace con la quale la convenuta ditta “ Soccorso Stradale … “ era stata condannata alla restituzione della somma di € 150,00 sborsata dal proprietario del veicolo per rientrarne in possesso, oltre interessi legali.
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