Il mancato svolgimento dei corsi annuali obbligatori di aggiornamento professionale rende nulla la delibera della sua nomina.

L’oggetto del contendere di cui alla sentenza in rassegna riguarda l’impugnazione, da parte di un condomino, della delibera assembleare che ha nominato un amministratore di Condominio privo del necessario requisito professionale.
La sentenza in commento stabilisce alcuni interessanti principi che di seguito sintetizzo:
a) l’obbligo di aggiornamento ha cadenza annuale ed eventuali carenze non possono essere recuperate in annualità successive;
b) la mancata frequentazione del corso obbligatorio di aggiornamento impedisce all’amministratore di assumere incarichi per l’anno successivo e la sua eventuale nomina è nulla.
La sentenza del Tribunale di Padova si colloca quindi fra le prime pronunce in materia e attribuisce valenza obbligatoria e imperativa allo svolgimento dei corsi annuali di aggiornamento professionale.
Ne consegue che in mancanza dell’aggiornamento annuale e successivo esame, l’amministratore non potrà assumere incarichi amministrativi e l’eventuale nomina è nulla.

BONUS FISCALE DEL 90% PER TINTEGGIARE LE FACCIATE DEI FABBRICATI

Con la nuova Legge di Bilancio 2020 l’articolo 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019 viene previsto che per le spese sostenute esclusivamente nell’anno 2020 relative agli interventi, di pittura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% senza alcun limite massimo di spesa e tale detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale del 90% necessita che gli edifici siano localizzati nelle zone A o B del D.M. 1444/1968:
1. la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; (centro storico)
2. la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Sarà sempre necessario provvedere ai pagamenti delle spese tramite il bonifico “speciale” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.