OGNI 5 ANNI RICORDATEVI DI CAMBIARE IL TUBO FLESSIBILE DI GOMMA DEL GAS USO CUCINA DI “COLORE GIALLO”

Sono sempre pochi i proprietà delle unità immobiliari che cambiano ogni 5 anni la tubazione per il collegamento fra gli impianti fissi di distribuzione del gas metano ed i fornelli della propria abitazione.

Così l’ultima indagine dei Vigili del Fuoco e il Comitato Italiano Gas.

Vogliamo ricordare inoltre che la tubazione del gas “gialla” non deve mai superare 1,50 mt di lunghezza, deve essere cambiata ogni 5 anni anche se non presenta segni di usura e deve possedere i requisiti idonei alla norma UNI GIC 7140, quali identificazione nella tubazione della marcatura ripetuta ogni 400mm con la sigla e il nome del fabbricante, l’anno di scadenza o limite di impiego, la dimensione interna come diametro e il riferimento alla norma.

IN VIGORE LE NUOVE REGOLE SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEL CONDOMINIO, IN BASE ALL’ALTEZZA DEGLI EDIFICI

incendio

Non finiscono mai le responsabilità dell’amministratore di condominio.

Le nuove disposizioni sulla sicurezza antincendio contenute nel D.M. 25.01.19 riguarda sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

Le nuove regole sono già in vigore dal 6.05.19 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici già esistenti è stato previsto un calendario maggiormente variegato.

Per questi ultimi, infatti, entro il 6 maggio 2020 occorrerà procedere all’adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza, mentre entro il 6 maggio del 2021 si dovrà provvedere all’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previsto solo per gli edifici con altezza superiore a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsto solo per gli edifici con altezza superiore a 80 metri).

Riportiamo di seguito le prescrizioni previste per il Livello 0), per gli edifici con altezza antincendi: 12 m ≤ h < 24 m al quale afferisce una cospicua percentuale di edifici condominiali. Responsabile dell’attività -identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; -fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio; -espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio; -mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione. Occupanti In condizioni ordinarie osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo e non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva. In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo. Misure standard Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere: -istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; -azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; -divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.